16 dicembre 2008
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: CHI PAGA IL CTU?
Dopo aver premesso che è errato il presupposto interpretativo, secondo il quale, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 può comportare, nel processo civile, che l'ausiliario del magistrato svolga la sua opera gratuitamente, la Corte Costituzionale, con ordinanza 12/12/2008 n.408, Presidente FLICK, Redattore SAULLE, ha dichiarato la questione di costituzionalità manifestamente infondata, rammentando di aver già affermato, con la sentenza n. 287 del 2008, che "l'art. 131, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell'erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali".
10:11 Scritto da: alan_age | Link permanente | Commenti (1) | Segnala | Tag: stato, patrocinio | OKNOtizie |
Facebook
18 settembre 2008
LA REVISIONE PREZZI FRA LA GIURISDIZIONE ORDINARIA E QUELLA AMMINISTRATIVA
In materia di revisione del prezzo dell'appalto, la S.C. di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza 6 maggio - 5 giugno 2008, n. 14824, Presidente Carbone, Relatore Benini, ha rammentato che "il criterio di riparto della giurisdizione è ancorato alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva dell'appaltatore, che è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all’an della revisione, in quanto correlata all’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici; essa acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando l’amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, come, ad esempio, la corresponsione di pagamenti a titolo di anticipo revisione prezzi(Cass. 3.11.2005, n. 21293; 12.3.1999, n. 127), così che la controversia riguardi soltanto il quantum della stessa (v. tra le altre, Cass. 13.9.2005, n. 18126; 28.12.2007, n. 27186).
12:33 Scritto da: alan_age in diritto | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: cassazione, appalto, revisione, prezzo | OKNOtizie |
Facebook
26 maggio 2008
ELIMINAZIONE DELLA VIOLAZIONE EDILIZIA QUALE EFFETTO CONFORMATIVO DEL GIUDICATO
Rigettando il ricorso del vicino che lamentava il carattere elusivo (del giudicato di annullamento di una concessione edilizia per violazione delle distanze da una parete finestrata) dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale in ordine alla d.i.a. presentata dal costruttore, avente ad oggetto la trasformazione in luci delle vedute illegittimamente realizzate, il Consiglio di Stato, Sezione quarta, con decisione 19 febbraio - 10 aprile 2008, n. 1546, Presidente Vacirca, Relatore Deodato, ha affermato che "a fronte di un’iniziativa privata diretta ad eliminare l’elemento di contrasto dell’intervento (illegittimamente) assentito con la disciplina edilizia di riferimento, l’amministrazione comunale non è tenuta, come sostiene infondatamente la società appellante, ad impedire i lavori e ad assumere provvedimenti sanzionatori, dovendo, al contrario, proprio in attuazione del giudicato ed in coerenza con il canone di azione dettato dall’art.38 d.P.R. cit., assicurare l’adeguamento della situazione di fatto alla disciplina edilizia ritenuta violata, nel chè si risolve, a ben vedere, l’effetto conformativo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n.691), e garantire, in tal modo, l’integrale rispetto della sentenza di annullamento del titolo originario".
Infatti, se è vero che "l’annullamento di un assenso edilizio, per il riscontrato, insanabile conflitto con il regime costruttivo di riferimento, impone all’amministrazione comunale l’adozione di provvedimenti sanzionatori a carico dell’autore dell’intervento realizzato in assenza del necessario titolo (siccome rimosso in via giurisdizionale) e, in particolare la sanzione pecuniaria e la restituzione in pristino (art.38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380), va tuttavia precisato che, "nelle ipotesi in cui sia possibile eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca all’opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell’abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione dei lavori ai parametri costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito dal primo comma dell’art. 38 d.P.R. cit., là dove assegna priorità - rispetto all’adozione di atti repressivi - alla rimozione dei vizi)"; restando "irrilevante il fatto che la violazione venga rimossa per effetto di un intervento dell’amministrazione, ovvero in virtù di un’iniziativa del privato, regolarmente assentita dal Comune".
10:50 Scritto da: alan_age in diritto | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: cassazione, edilizia, sanzione | OKNOtizie |
Facebook

